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Il Bonus per la ristrutturazione della facciata di un condominio

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus ristrutturazione facciate, la detrazione fiscale al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. Vediamo chi ne può usufruire e quali interventi sono contemplati.

Il Bonus Facciate non è altro che una agevolazione fiscale per rilanciare e promuovere gli interventi di miglioramento e recupero del patrimonio edilizio. Il funzionamento è analogo alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni di casa ma con una detrazione percentuale del 90%, molto più alta della normale agevolazione edilizia che si ferma al 50%. Il bonus facciate non va confuso con il Superbonus 110% che invece è dedicato ad interventi di riqualificazione energetica (come ad esempio il “cappotto termico”).

La proroga del bonus ristrutturazione facciate contenuta nella legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, art. 1, comma 59) ha infatti stabilito che questa detrazione fiscale venga prorogata senza modifiche rispetto alla disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 219 a 223).

Chi fosse intenzionato ad usufruire dell’agevolazione deve però tenere conto delle diverse condizioni poste dalla normativa e affidarsi a dei professionisti e tecnici che lo guidino attraverso questo iter.

Bonus ristrutturazione facciate, cosa dice la legge

Come prima cosa entriamo nel dettaglio della Legge di bilancio 2020, vedendo proprio quali sono i commi di riferimento. Il Bonus Facciate è previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nei commi che vanno dal 219 al 223:

Comma 219: Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

Comma 220: Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Comma 221: Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Comma 222: La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Comma 223: Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 (Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia).

Fonte Gazzetta Ufficiale: Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Come funziona il bonus ristrutturazione facciate

Fino ad oggi per fare dei lavori di rifacimento della facciata condominiale era possibile usufruire solamente della detrazione per ristrutturazioni edilizie. Questa agevolazione ha un limite di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare ed un valore di detrazione del 50% per le spese di rifacimento facciata.

Il bonus facciate invece ha una detrazione fiscale del 90% sui lavori e che viene stornata dai versamenti Irpef in 10 anni. Inoltre, a differenza di altre agevolazioni, qui non abbiamo il limite di spesa.

Di contro però, rispetto all’ecobonus o al superbonus 110% non è possibile sfruttare il credito di imposta o lo sconto in fattura.

Non bisogna dimenticare infine che possono beneficiare del bonus solo gli edifici ubicati nella Zona A e B definite dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444..
La Zona A comprende un centro storico di un qualsiasi comune italiano e le aree circostanti. Mentre per Zona B si intende un’area urbana totalmente o parzialmente edificata.

Chi può usufruire del bonus ristrutturazione facciate

L’agevolazione fiscale può essere sfruttata da tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Hanno quindi diritto al bonus facciate le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

Gli interventi agevolabili con il bonus ristrutturazione facciate

È possibile beneficiare del bonus facciate per tutti quegli interventi che sono finalizzati al recupero o al restauro di una facciata esterna di un edificio esistente o su una sua parte.

La facciata deve essere esterna perché il bonus non spetta agli interventi realizzati sulle facciate interne (come ad esempio i cortili di un edificio) a meno che non siano visibili dalla strada o comunque da un suolo pubblico.

L’edificio deve essere esistente, cioè l’immobile non deve essere in fase di costruzione o in ricostruzione a seguito di una demolizione.

Vediamo ora nello specifico quali interventi sono agevolabili con il bonus ristrutturazione facciate.

Pulitura o tinteggiatura esterna della facciata

Viene indicato dall’Agenzia delle Entrate che anche il solo lavoro di pulitura o tinteggiatura esterna della facciata può beneficiare della detrazione del 90%. Solitamente questo è un intervento di manutenzione ordinaria che non sempre può beneficiare delle detrazioni ma in questo caso sì.
Inoltre è possibile portare in detrazione anche altre spese correlate all’esecuzione dei lavori come:

  • Acquisto dei materiali;
  • Progettazione ed altre prestazioni relative ai lavori;
  • Gestione delle richieste, con perizie, sopralluoghi;
  • Rilascio APE (attestato di prestazione energetica);
  • Costo dei ponteggi;
  • Costo per lo smaltimento dei materiali in discarica;
  • Tassa di occupazione suolo pubblico;
  • IVA, imposta di bollo ed eventuali diritti per la richiesta di titoli abitativi edilizi.

Rifacimento balconi, cornicioni e parapetti

Tra gli interventi ammessi abbiamo anche il rifacimento dei balconi, cornicioni o parapetti per le parti che si trovano sulla facciata esterna del palazzo. Possiamo sfruttare il bonus facciate per i balconi e cornicioni esterni per interventi di sola pulitura o tinteggiatura, di ripristino e consolidamento, o anche di rinnovo degli ornamenti e fregi posti esternamente.
Nel caso in cui invece non si abbiano i requisiti per il bonus facciate, la detrazione per il rifacimento dei balconi, dei cornicioni o dei parapetti è del 50% se ad esempio si stanno eseguendo dei lavori straordinari o di manutenzione ordinaria su una parte comune del condominio.

Riparazione grondaie e rifacimento impianti sulla parte opaca

Tra gli interventi compresi nell’agevolazione fiscale vi sono anche la riparazione o la sostituzione delle grondaie e dei pluviali se si trovano sulle parete esterna dell’edificio e il rifacimento degli impianti sulla parte opaca, ovvero sulla parte esterna dell’edificio. Ad esempio i cavi di un’antenna che scende sulla facciata, la parte dei cavi di un impianto di condizionamento, o tubazioni di un impianto solare termico esterne. Questi interventi godono della detrazione del 90%, mentre tutti gli altri interventi godranno invece della detrazione classica del 50%.

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